Abbiamo ricevuto una segnalazione dal VdS Massimo Monti circa una storia che vogliamo raccontare anche a voi. Essa è tratta da Repubblica del 18 gennaio scorso e riguarda ...
Autista del 118 chiama col telefonino l'ospedale: multato
Una multa di oltre 300 euro per essere stato sorpreso col telefonino alla guida di un'ambulanza. Peccato che quel "telefonino" in realtà era la radio che serve per comunicare urgenze alla centrale operativa. Cosa peraltro che l'autista del 118 stava effettivamente facendo.
Una multa di oltre 300 euro per essere stato sorpreso col telefonino alla guida di un'ambulanza. Peccato che quel "telefonino" in realtà era la radio che serve per comunicare urgenze alla centrale operativa. Cosa peraltro che l'autista del 118 stava effettivamente facendo.
Era il 29 settembre del 2009 quando una ambulanza della Croce Rossa Italiana, con un malato a bordo, stava correndo verso il pronto soccorso del Gemelli. Dopo oltre un anno è arrivata alla CRI un'ordinanza del Prefetto con una multa da 323,30 euro perché - si legge nel provvedimento - "il conducente faceva uso di telefono non a viva voce, non dotato di auricolare".
In realtà il conducente stava usando la radio di servizio per comunicare con la centrale operativa 118 che stava arrivando al Gemelli un paziente con codice giallo. Il verbale del Prefetto è stato impugnato, attraverso un ricorso al giudice di pace, dall'avvocato Giacinto Canzona. "E' assolutamente illegittimo multare un'ambulanza in servizio di trasporto infermi - spiega il legale - Il codice della strada, infatti, consente a tutte le auto dotate di dispositivo di emergenza azionato di non rispettare le norme del codice purché ci sia massima cautela". Oltretutto il vigile non si sarebbe nemmeno accorto che il conducente non parlava al telefonino ma alla radio di bordo.
Sembra incredibile vero?
In realtà il conducente stava usando la radio di servizio per comunicare con la centrale operativa 118 che stava arrivando al Gemelli un paziente con codice giallo. Il verbale del Prefetto è stato impugnato, attraverso un ricorso al giudice di pace, dall'avvocato Giacinto Canzona. "E' assolutamente illegittimo multare un'ambulanza in servizio di trasporto infermi - spiega il legale - Il codice della strada, infatti, consente a tutte le auto dotate di dispositivo di emergenza azionato di non rispettare le norme del codice purché ci sia massima cautela". Oltretutto il vigile non si sarebbe nemmeno accorto che il conducente non parlava al telefonino ma alla radio di bordo.
Sembra incredibile vero?
Al di là della storia di quell'ambulanza, comunque, ricordiamoci quanto prescrivono il comma 2 ed il comma 3-bis dell'articolo 173 del Codice della Strada, che dice:
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani).
3–bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani).
3–bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.
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